In Termostudi troverai figure professionali con i requisiti necessari a svolgere il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (art.91 del D.Lgs. 81/08) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (art.92).
Cosa fanno, tecnicamente, i professionisti della Sicurezza?
1. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:
- redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/08, i cui contenuti sono specificati nell’allegato XV;
- predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI. Il fascicolo contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto, invece, nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:
ha la responsabilità di controllare e verificare l’applicazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni in sede di esecuzione delle opere.
I suoi compiti sono:
- verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi applichino le disposizioni di loro competenza, definite dal piano di sicurezza e coordinamento (PSC), e le relative procedure di lavoro;
- verificare il piano operativo di sicurezza (POS) e accertare la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento, controllare il fascicolo dell’opera in relazione all’andamento dei lavori e alle eventuali necessità o proposte di aggiornamento avanzate dalle imprese esecutrici che dovranno, a loro volta, adeguare i rispettivi POS;
- organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività e delle informazioni tra i datori di lavoro, i lavoratori autonomi e tutti i soggetti presenti in cantiere;
- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza per garantire il miglioramento del livello di prevenzione degli infortuni in cantiere;
- segnalare al Committente e al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inosservanze relative ai rispettivi obblighi e alle prescrizioni del PSC, proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e direttamente riscontrato, fino all’avvenuto adeguamento delle condizioni accertate.